Incendio doloso: ecco perché il proprietario non risponde dei danni al vicino

Incendio doloso: ecco perché il proprietario non risponde dei danni al vicino

Nell’eventualità di un incendio doloso appiccato da ignoti, chi risponde dei danni eventualmente provocati alla proprietà contigua a quella dell’edificio colpito?

Certamente non il proprietario dello stabile, secondo quanto affermato dall’ordinanza n. 3953/2015 della Corte di Cassazione, che considera questa figura “esente da vizi”.

Vediamo quindi insieme i dettagli relativi a tale assenza di responsabilità e le motivazioni dell’ordinanza.

La differenza tra incendio colposo e incendio doloso

Prima di entrare nel merito dell’ordinanza vera e propria è importante ricordare l’esatta definizione del termine “incendio doloso” e, più in generale, la differenza che intercorre tra “dolo” e “colpa”.

La legge distingue infatti i reati in colposi e dolosi: i primi sono il risultato di una distrazione, di un’imprudenza così come di una negligenza, e non sussiste da parte dei responsabili nessuna volontà di commetterli; i secondi sono invece caratterizzati da una vera e propria intenzione di realizzare la condotta illecita.

Ecco quindi che, anche nell’ambito di un evento grave come l’incendio, soltanto chi lo causa in modo doloso (ossia intenzionale) a un proprio bene così come a proprietà altrui potrà essere punito con la reclusione in carcere fino a sette anni. L’incendio doloso è, più specificamente, considerato un reato di pericolo astratto (o di pericolo presunto) poiché la legge ritiene che da esso possa sempre derivare pericolo per gli altri.

Perché il proprietario dello stabile oggetto dell’incendio doloso non è responsabile dei danni all’edifico vicino

Tornando ora alle responsabilità dei danni generati agli stabili vicini a quello direttamente colpito da un incendio doloso causato da ignoti, la Corte di Cassazione fa riferimento a un principio consolidato che indica quanto segue: “in materia di responsabilità da cose in custodia, il nesso causale deve essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del cosiddetto fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile (cosiddetto “fortuito incidentale”), ancorché indipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”.

In termini pratici, questo significa che il giudice della Suprema Corte ha di fatto rigettato la domanda di risarcimento avanzata dal proprietario dell’edificio vicino a quello danneggiato perché l’incendio era stato causato da ignoti che, durante la notte, avevano dato fuoco allo stabile attraverso il lancio di bottiglie incendiarie.

Le modalità specifiche dell’attacco, opportunatamente accertate a seguito di un’indagine, hanno di fatto confermato che quanto avvenuto era un fatto esterno, imprevedibile ed eccezionale e che dunque non esisteva alcun nesso causale tra condotta ed evento. Questa è la ragione per cui non esiste alcuna responsabilità da parte del custode dello stabile colpito.

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